Comune di Calasetta

Benvenuti nella Rete Civica del comune di Calasetta

Il sito contiene delle sezioni informative riguardanti l'Amministrazione comunale ed il territorio del comune

Residenza in tempo reale

Dal 9 maggio 2012 i cambi di residenza (per chi proviene da un altro comune o dall’estero e chiede l’iscrizione anagrafica nel comune) e i cambi di abitazione (per chi è già residente e si trasferisce presso un altro indirizzo sempre all’interno del territorio comunale) saranno effettivi entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’ufficio. 

Le domande di iscrizione anagrafica, di cambio abitazione e di trasferimento della residenza all’estero possono essere inviate per raccomandata, fax o posta elettronica.

Chi si trasferisce da un altro comune,  subito dopo l’iscrizione anagrafica potrà richiedere i certificati di residenza e di stato di famiglia e, solo nel caso in cui sia nato a Calasetta, anche il certificato di nascita.

L'articolo 5 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35,   introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche:

  • iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune e dall'estero
  • cambio di abitazione all'interno del comune
  • emigrazione all'estero

nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.


Come fare la domanda

Per presentare la domanda è necessario utilizzare i modelli ministeriale di dichiarazione anagrafica disponibili in questa pagina

I cittadini possono presentare le dichiarazioni anagrafiche con le seguenti modalità:

  • per via telematica
    PEC Posta Elettronica Certificata:  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
  • direttamente all’ufficio Anagrafe
  • per posta raccomandata, indirizzata a: Ufficio Anagrafe - Piazza Belly 1 – 09011 CALASETTA (CI)
  • per fax al numero 0781/899149


L’inoltro per via telematica è consentito ad una delle seguenti condizioni:

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

In caso di invio della dichiarazione mediante posta raccomandata, al fine di semplificare l'attività degli uffici, il cittadino dovrà indicare sul plico la dicitura “Dichiarazione cambio di abitazione/ cambio di residenza”.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, debbono altresì sottoscrivere il modulo.


Il cittadino proveniente da uno Stato estero
, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

  • Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A.
  • Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B.

Procedimento
A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni,con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime. Entro 45 giorni, l'ufficio, provvederà conseguentemente ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione). Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.


Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci

I commi 4 e 5 dell'articolo 5 del Decreto Legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.

In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'articolo 19, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n.223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti effettuati.


Dove rivolgersi

  • Presso l’ufficio comunale


Modulistica

  • Modello dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune, dall'estero, dall'aire di altro comune; cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune;
  • Modello dichiarazione trasferimento residenza all'estero
  • Allegato A - Elenco documenti iscrizione cittadini extracomunitari
  • Allegato B - Elenco documenti iscrizione cittadini UE

Normativa

(*) Articolo 38 DPR 28 dicembre 2000 n. 445:

  • 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.
  • 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  • 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  • 3.bis Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo .

Articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a, b e c del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223

Modelli allegati:

Modulo residenza

Allegato A: documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea

Allegato B: documentazione necessaria per l’iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea

Dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero

Foglio aggiuntivo per famiglie con più di 4 componenti

01 Giugno 2012
Loading...
Contatti Rete Civica del comune di Calasetta
I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori. Grazie
Inserire il nome
Email errata
Inserire il testo
File permessi: jpg, gif, tiff, png, doc, docx, pdf, rtf, txt