Comune di Calasetta

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Ordinanza contingibile n°28 - Contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19 – obbligo di mascherina all’aperto.

LA SINDACA

Richiamata la normativa di vario livello territoriale e gerarchico stratificatasi dall’inizio della pandemia diffusa su tutto il Pianeta;
considerato che la situazione dei contagi nel territorio comunale ha recentemente avuto un’evoluzione negativa con varie persone positive ed altre in quarantena;
valutato che in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono, sono in programma manifestazioni all’aperto che possono indurre più persone a stazionare nello stesso luogo e così provocare il rischio di violazione, anche accidentale, del distanziamento di sicurezza suggerito dagli esperti e riportato in innumerevoli atti;
dato atto, che la situazione è aggravata dal sottodimensionamento delle strutture sanitarie che caratterizza negativamente il territorio;
rammentato che il concetto di cautela ha avuto un’evoluzione rigoristica, essendo accolto a livello normativo comunitario il c.d. principio di cautela, che consente di disporre restrizioni anche quando vi sia solo il rischio di un evento o effetto lesivo senza attendere che vi sia la prova scientifica;
ritenuto che, per le ragioni suddette sussista il dovere di provvedere;
visti gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;
visti gli artt. 13 comma 2 e 32 comma 3 legge 23 dicembre 1978, n. 833
visto l’art. 191 del T.F.U.E.
ORDINA

È obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all’aperto, in luoghi dove la presenza contemporanea e concentrata di più persone generi anche solo il rischio o la probabilità di violazione
della distanza di sicurezza.
La misura ha effetto immediato e si protrae finché durano i festeggiamenti patronali e le manifestazioni correlate.
La presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio e trasmessa alle autorità interessate.
Avverte

Che ogni violazione alla presente ordinanza è sanzionata penalmente a norma dell’art. 650 c.p. salvo o ulteriori violazioni e fermo l’obbligo di risarcire gli eventuali danni arrecati.
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
  • al Ministro della Salute entro 30 gg. dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199);
  • al TAR Sardegna entro 60 gg. dalla pubblicazione ai sensi della legge 1034/71;
  • alternativamente al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 1199/71.
La Sindaca
Avv. Claudia MURA
18 Settembre 2021
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